CIGO: per eventi oggettivamente non evitabili

CIGO: per eventi oggettivamente non evitabili

28 Novembre 2016
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Nuovi termini per la presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

CIGO per eventi oggettivamente non evitabili. Con il messaggio n.4752/2016 l’INPS fornisce le indicazioni operative riguardanti le domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

In attesa della circolare attuativa del D.Lgs n.185/2016, correttivo al D.Lgs. n.148/2015, sono forniti:

  1. I nuovi termini per la presentazione della domanda CIGO e la determinazione degli eventi,
  2. I cambiamenti direttamente correlati per le domande di assegno ordinario garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.

 

Domanda CIGO.

Il decreto stabilisce che dal punto di vista operativo, le domande CIGO dovranno essere presentate aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

  1. Motivi meteorologici-Settore industria
  2. Motivi meteorologici-Settore edilizia
  3. Incendi, crolli o alluvioni
  4. Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

Le suddette domande potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento della domanda di CIGO per evento oggettivamente non evitabile. La norma si applica alle domande presentate dall’ 8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185.) Le aziende potranno così presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo.

ESEMPIO: Per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 ottobre 2016, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016.

Fondo di solidarietà bilaterale.

L’ integrazione all’art. 15, c. 2, del D.lgs 148/2015 ha riflessi anche sulla disciplina dell’assegno ordinario garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Le suddette domande potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di assegno ordinario per le causali relative a eventi oggettivamente non evitabili relativamente, aventi causali:

  1. incendi, crolli o alluvioni;
  2. impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.