Congedo di paternità 2017: obbligatorio o facoltativo

Congedo di paternità 2017: obbligatorio o facoltativo

6 Marzo 2017
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Nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’ anno solare 2017.

Con il messaggio n. 828/2017 l’INPS si pronuncia sui congedi di paternità per i padri lavoratori.

Nel messaggio è specificato che per quanto riguarda il congedo obbligatorio, esso è prorogato anche per l’anno solare 2017.

Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire anche in via non continuativa. Questo vale entro i cinque mesi di vita o dall’ ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Diversa disposizione per il congedo facoltativo, che non è prorogato per l’anno 2017, quindi non potrà essere nè fruito né tanto meno indennizzato da parte dell’Istituto.

Modalità di presentazione: (circolare 40 del 14 marzo 2013.)

Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS.

Tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono  comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.