Indennità di disoccupazione DIS-COLL, le istruzioni INPS

Indennità di disoccupazione DIS-COLL, le istruzioni INPS

21 Giugno 2017
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Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (DIS-COLL).

Con la circolare n.89/2017 l’INPS fornisce le istruzioni applicative in merito alle indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Nella circolare sono definiti:

  1. I destinatari del trattamento;
  2. Le modalità di presentazione di domanda;
  3. Le modalità di computo e calcolo dell’indennità.
  1. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO. Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS. Collaboratori non pensionati, privi di partita IVA e che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
  2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni (68 giorni) dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
  3. CALCOLO DELL’ INDENNITA’. L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’ anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’ anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
  4. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017.

Per gli eventi intercorsi dal 1° gennaio 2017 (data di inizio della proroga dei trattamenti prevista con il decreto milleproroghe 2017) alla pubblicazione di tale circolare l’istituto ha previsto un regime specifico per il periodo transitorio.

Si ricorda che tali trattamenti sono disponibili per gli eventi di disoccupazione tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2017.