Integrazione salariale straordinaria. Le nuove modalità di presentazione

Integrazione salariale straordinaria. Le nuove modalità di presentazione

23 Febbraio 2017
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Le istruzioni operative del Ministero.

Con la circolare n.3/2017 il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni riguardanti l’ integrazione salariale straordinaria. Nel caso specifico, la fruizione oltre il limite massimo dei 24 mesi nel quinquennio mobile.

Nella circolare sono fornite le nuove modalità di presentazione e erogazione introdotte con il D.Lgs. n.185/2016.

Modalità di presentazione.

La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 98189/2016. L’istanza deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Modalità di erogazione del trattamento e contributo addizionale.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati all’articolo 6 del decreto 98189 del 29.12.2016, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento diretto ai lavoratori dell’indennità da parte dell’INPS.

L’impresa che è stata autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15% della retribuzione persa dal personale coinvolto dalle sospensioni o impiegato con riduzione di orario.