Licenziamento disciplinare: quando può definirsi valido?

Licenziamento disciplinare: quando può definirsi valido?

4 Novembre 2016
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Licenziamento valido se l’illecito perdura dopo la contestazione.

Licenziamento disciplinare. Con la sentenza 22127 , la Cassazione si è pronunciata su un licenziamento disciplinare. Questo è il caso di un lavoratore che aveva cessato di presentarsi al lavoro, adducendo di essere stato «stressato, pressato e maltrattato». Il lavoratore riprendeva la prestazione solo in caso di cessazione dei comportamenti lesivi che sosteneva essere stati posti in essere.

La novità della fattispecie è che il periodo d’assenza fra:

l’invio della comunicazione (con cui il lavoratore comunicava le ragioni della propria assenza) e la contestazione della società (con cui si invitava il lavoratore a riprendere il servizio e a fornire le proprie giustificazioni) era di due giorni.

 

In base al CCNL applicabile, il licenziamento per assenza ingiustificata avrebbe potuto essere prescritto per assenze di oltre quattro giorni. Solo il conteggio dei giorni d’assenza occorsi nel lasso di tempo fra contestazione e licenziamento ha legittimato il provvedimento.

Il ricorrente sosteneva la violazione del principio d’immutabilità della contestazione disciplinare essendo stato sanzionato per una assenza più lunga di due giorni contestati. La Corte, invece, ha ritenuto che la sanzione imposta anche per i giorni di assenza “continuata” non comportasse una modifica dell’addebito disciplinare, né una lesione del diritto di difesa del lavoratore.

I giudici di legittimità hanno ritenuto non essere stato leso in concreto il diritto di difesa. Stante l’identità dei fatti posti alla base della contestazione e del licenziamento e dalla giustificazione del lavoratore, di non volersi recare al lavoro fino a che fosse continuato il presunto comportamento lesivo del datore.

La Corte ha sul punto richiamato precedenti sentenze secondo le quali il principio di corrispondenza fra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare non può dirsi violato.