CIGD 2017 SISMA: domanda integrazione salariale imprese terremotate

CIGD 2017 SISMA: domanda integrazione salariale imprese terremotate

13 Luglio 2017
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Proroga CIGD  2017 per le imprese del sisma. Al via le domande.

Dal 17 luglio sarà possibile procedere all’invio delle domande di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese del sisma ex ex art. 45, comma 1 e 2 DL 186/2016 (c.d. proroga cigd 2017 sisma).
Delibera e l’istruttoria con i fac simili per procedere alle domande di integrazione salariale.

In sintesi:

Il periodo massimo richiedibile può andare dal 24.08.2016 al 31.12.2017.

Se il periodo di riduzione o sospensione per il quale si richiede l’intervento dell’integrazione riguarda sia il 2016 che il 2017 si dovrà provvedere a due domande.

In ogni caso i periodi fruibili non sono sovrapponibili con periodi in cui si è beneficiato di altri ammortizzatori.

La domanda potrà essere richiesta quindi in continuità con il termine della fruizione della cassa integrazione in deroga con causale sisma (aprile 2017) o di altri ammortizzatori sociali (come il FIS).

Si ricorda che il periodo richiesto non può essere superiore a 30 giornate per quei lavoratori che sono stati impossibilitati a recarsi a lavoro perché impegnati nella cura di loro familiari conviventi, infortunati o malati a causa del sisma.

Per i lavoratori delle unità locali di Spoleto: il periodo richiesto può iniziare dal 26 ottobre 2016, l’unità locale deve essere oggetto di una ordinanza di inagibilità.

Procedura

Le domande vanno inviate telematicamente tramite il SARe e il modulo stampabile dal suddetto sistema, firmato da lavoratori interessati e datore di lavoro. 

Andrà inviato via PEC a lavoro@pec.regione.umbria.it con oggetto “Sistema Integrazione Lavoratori Dipendenti”.

Le domande tramite SARe e PEC potranno essere presentate a far data dal 17.07.2017 fino al 31.12.2017

Il datore di lavoro dovrà

  1. Inviare all’Inps i modelli SR41 nei quali viene comunicato l’effettivo utilizzo ai fini del pagamento diretto ai lavoratori.
  2. Comunicare entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento il rendiconto delle ore effettivamente fruite dai singoli dipendenti tramite il modello SARe.