Comunicazione dei buoni lavoro

Comunicazione dei buoni lavoro

18 Ottobre 2016
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Le nuove modalità operative sulla comunicazione dei buoni lavoro.

Comunicazione dei buoni lavoro. Con la circolare n.1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro vengono fornite ulteriori indicazioni operative per l’inoltro delle comunicazioni relative ai voucher lavoro come disposto dal D.Lgs. 185/2016.

Le comunicazioni sono da effettuarsi, per gli imprenditori non agricoli e professionisti almeno 60 minuti prima della prestazione lavorativa; la chiamata dovrà riguardare ogni singolo lavoratore.

Inoltre, dovranno essere fornite:

  1. I dati anagrafici o C.F. del lavoratore;
  2. Luogo, giorno ed orario di inizio e fine della prestazione;
  3. C.F. e ragione sociale del committente (quest’ultime da riportarsi anche nell’oggetto della email, escludendo qualsiasi tipo di allegato.)

 

I dati dovranno essere inviati, via email, alla Direzione del Lavoro competente, gli indirizzi sono elencati nella circolare in oggetto.
Si precisa che rimangono comunque in vigore gli obblighi di comunicazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’INPS.
Si rimanda al documento per le istruzioni operative relative ai lavoratori agricoli, al regime sanzionatorio ed alle istruzioni inerenti ispezioni e verifiche, anche per il periodo intercorso tra la pubblicazione del D.Lgs 185/2016 e tali disposizioni operative.