Incentivo assunzione dopo l'alternanza scuola-lavoro ed apprendistato

Incentivo assunzione dopo l’alternanza scuola-lavoro ed apprendistato

12 Luglio 2017
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Incentivo assunzione a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 -310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( “Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto l’incentivo assunzione attraverso l’esonero contributivo a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Lo fa presente l’Inps con la circolare 109/17.

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’ acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro (almeno il 30%).

L’ incentivo assunzione si potrà applicare anche per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’ acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Il beneficio – riguardante tutti i datori di lavoro del settore privato (tranne le pubbliche amministrazioni) a prescindere dalla loro natura imprenditoriale – consiste nello sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusi i premi Inail) sino a un tetto massimo di 3.250 euro annui.

Il beneficio spetta:

  1. Datori di lavoro imprenditori;
  2. Datori di lavoro non imprenditori.

Modalità di riconoscimento dell’incentivo.

Per fruire delle agevolazioni, il datore di lavoro dovrà essere in regola con contributi e rispettare leggi e contratti. L’accesso all’ agevolazione avverrà per via esclusivamente telematica, attraverso la procedura on line DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente .

Per le assunzioni già effettuate dal 1 gennaio 2017 al 10 luglio 2017, le cui richieste saranno inoltrate nei 15 giorni successivi (al 10/7), l’ordine di accoglimento sarà quello cronologico rispetto alla data di assunzione.

La prima istanza da parte del datore di lavoro, assumerà valenza preliminare con lo scopo di verificare la disponibilità delle risorse. L’Inps, ricevuta l’istanza, comunica – entro 48 ore – l’esito; in caso positivo, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, dovrà comunicare gli estremi del contatto a tempo indeterminato confermando così la prenotazione.

L’esonero riconosciuto al datore di lavoro potrà essere recuperato tramite il collaudato sistema del conguaglio con i contributi dovuti all’ Istituto in 36 rate mensili. A tal fine il massimale annuo è suddiviso in 12 quote pari a € 270,83 corrispondente a 8,90 euro per ogni giorno di fruizione.