Salute e Sicurezza sul lavoro: interpelli

Salute e Sicurezza sul lavoro: interpelli

27 Ottobre 2016
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Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro alcuni interpelli Salute e Sicurezza (Aggiornato al 25/10/2016).

Salute e Sicurezza sul lavoro. Nello specifico, l’interpello n.15/2016 relativo all’ applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale ed esclusivo per la Regione Lazio, il Ministero ribadisce la possibilità di pronunciarsi unicamente su quesiti di materia di salute e sicurezza.

Indica, inoltre, che per i medici di continuità sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria se essi operino nell’ ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro. Rientra, quindi, a pieno titolo nella definizione di lavoratore come disposto dall’art.2, comm.1 del D.Lgs n.81/2008.

In merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, con l’interpello n. 14/2016, il Ministero definisce che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore. Il tempo per sottoporsi a sorveglianza sanitaria, compreso eventuale spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (interpello n.18/2014).

Con l’interpello n.16/2016, esclusivo per la Regione Marche, il Ministero si pronuncia invece sulla necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche in società in cui operino esclusivamente soci lavoratori. Definisce, inoltre, che in assenza di elezioni (come previste dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.Lgs. n.81/2008) le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere esercitate:

“Dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, oppure, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.”